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A cura della redazione
In merito all’ambito di applicazione delle agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico all’interno di impianti sportivi, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito quali sono i limiti e quali le condizioni per beneficiarne.
Lo ha fatto rispondendo all’istanza presentata da una Societā Sportiva Dilettantistica che intendeva ottenere il Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica, pur avendo ricevuto un parere negativo da professionisti in quanto gli spogliatoi erano ubicati all'interno del palazzetto e non esterni e indipendenti, non rispettando dunque la normativa che prevede l'agevolazione solo per gli spogliatoi.
Č dunque sorto un duplice dubbio: č sufficiente sostituire la caldaia per compiere il salto di due classi energetiche e fruire del Superbonus? Bisogna presentare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), o č possibile, in alternativa, produrre altra documentazione? In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo del Decreto Rilancio che disciplina tale detrazione, ricordando che questo impianto normativo affianca quello giā in vigore per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus) e quello relativo al recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (i cosiddetti sismabonus).
In base a tali provvedimenti normativi, le disposizioni si applicano anche alle “associazioni e societā sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”. Dunque le associazioni e alle societā sportive dilettantistiche (iscritte al registro CONI) possono beneficiare della detrazione del 110% della spesa sostenuta per gli interventi indicati dall'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto n. 34 del 2020 riguardante gli immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che “per espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, per le associazioni e societā sportive dilettantistiche il Superbonus č limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”. Il beneficio č quindi limitato alle spese sostenute in relazione alla climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell'immobile adibita allo spogliatoio. E se l'intervento di risparmio energetico riguarda l'intero edificio, e non solo la parte adibita a spogliatoio, il richiedente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all'intervento realizzato sulla restante parte dell'immobile.
In alternativa, deve possedere un'apposita attestazione che indichi tali spese, rilasciata dall'impresa che ha eseguito la costruzione o la ristrutturazione, ossia il direttore dei lavori sotto la propria responsabilitā e utilizzando criteri oggettivi. Quanto alla necessitā di presentare l’APE o, in alternativa, alla possibilitā di produrre altra documentazione, in quanto la parte dell'edificio adibita a spogliatoi non costituisce un’unitā immobiliare autonoma, l’Attestato di Prestazione Energetica deve riguardare l'intero immobile e non la sola parte adibita a spogliatoio.