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12.10.2022

IVA ridotta nello sport e normative europee

Un club belga ha chiesto il rimborso dell’IVA ritenendo di non dover pagare l’aliquota generale, facendo leva sulla direttiva che indicava che gli Stati membri potevano applicare un’IVA ridotta ai servizi erogati dagli impianti sportivi, sancendo di fatto il “diritto di utilizzare le strutture destinate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica”.

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A cura della redazione

             

La Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata a favore dell’abbassamento dell’IVA sui servizi sportivi, accogliendo la denuncia di un fitness club belga a tale riguardo. Lo ha fatto con la sentenza riguardante la causa tra lo Stato del Belgio e The Escape Center BVBA, il club belga che ha chiesto il rimborso dell’IVA ritenendo di non dover pagare l’aliquota generale, facendo leva sulla giurisprudenza belga a tale riguardo e sulla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (risalente al 28 novembre 2006 e inerente il sistema comune di imposta sul valore aggiunto).

La direttiva citata dal club belga indicava che gli Stati membri potevano applicare un’IVA ridotta ai servizi erogati dagli impianti sportivi, sancendo di fatto il “diritto di utilizzare le strutture destinate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica”, ma la sua ambiguità ha causato conflitti interpretativi nell’applicazione all’interno degli Stati membri.

Ora la Corte di giustizia europea ha fornito la seguente nuova interpretazione della direttiva: “una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto all’uso degli impianti sportivi di una palestra e nella fornitura di sostegno individuale o di gruppo può essere oggetto di una tipologia ridotta d’imposta sul valore aggiunto quando tale accompagnamento è connesso all’uso di detti impianti ed è necessario per la pratica dello sport e dell’educazione fisica, o quando il predetto accompagnamento è accessorio al diritto all’uso di detti impianti o all’uso effettivo degli stessi”.

In Spagna, prima delle modifiche del 2012, tale agevolazione fiscale era riconosciuta (applicazione dell’aliquota IVA ridotta all’8%), ma attualmente non è contemplata, nonostante la normativa europea la riconosca in altri paesi membri che l’hanno introdotta nel proprio quadro normativo. Il Consejo General de la Educación Física y Deportiva – sinteticamente COLEF, corporazione di diritto pubblico che in Spagna rappresenta le professioni che richiedono un diploma universitario in attività fisica e scienze dello sport e difende i diritti e gli interessi dei professionali associati – ha così commentato questa importante sentenza: “Ci auguriamo che le modifiche introdotte dalla Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, che modifica le Direttive 2006/112/ CE e UE 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, vengano accolte nella loro interezza per quanto riguarda lo sport. Il concetto di ‘diritto di utilizzo degli impianti sportivi’ è stato oggetto di contenzioso in più occasioni e ora il nuovo regolamento, in attesa di recepimento in Spagna, afferma che la fornitura di beni e servizi può essere soggetta ad aliquote IVA ridotte”.

 
 
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