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31.01.2020

Le misure in soccorso dello sport

Dall’agosto 2019 sono in vigore le nuove misure antiviolenza e una integrazione della legge 401 del 1989 in merito alla sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Categorie: sport, news sport, impianti sportivi, stadi e arene polifunzionali, istituzioni sportive

A cura della redazione

                

                         

A seguito del drammatico susseguirsi di atti di violenza e vandalismo individuale e collettivo, in occasione di manifestazioni sportive, all’interno degli stadi e non solo, ha portato a nuove disposizioni in materia di sicurezza e nuove misure antiviolenza.

Le nuove disposizioni hanno visto un intervento sull’art. 6, comma 1, lettera c, e sugli articoli 7 e 8 della legge 401 del 1989 in merito al “decreto sicurezza bis”, nel quale la repressione e la prevenzione dei fenomeni di violenza si attuano attraverso diverse modalità: in primis impedendo l’accesso ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi agli individui considerati pericolosi o in grado di minacciare l’ordine pubblico; in secondo luogo sanzionando i comportamenti molesti durante gli eventi sportivi e, in ultimo, vietando il ritorno agli ambienti sportivi per quanti siano già stati condannati in passato.

Le novità che riguardano l’applicazione del D.A.Spo. infatti, applica i divieti anche ai soggetti che abbiano avuto negli ultimi 5 anni denunce o condanne – anche non definitive – per il medesimo reato, sulla base di una presumibile condotta violenta reiterabile nel tempo, allargando il novero dei destinatari di tali misure dunque, e non solo. Altra novità, l’introduzione di nuovi reati circa il lancio di corpi o altri oggetti nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, lo scavalcamento nei medesimi luoghi e l’invasione del campo di gioco.

Il persistente verificarsi di atti di teppismo hanno inoltre portato il Governo nuovi provvedimenti, come le modifiche alla legge quadro 401/1989 che prevedono l’arresto differito dei tifosi violenti al fine di prevenire quanto più possibile il reiterarsi di eventi spiacevoli. L’arresto differito resta tuttavia limitato al 30 giugno 2005 per motivi legati alla sua applicabilità, non devono inoltre essere passate più di 36 ore dall’avvenuto illecito, deve sussistere l’impossibilità dell’arresto immediato per motivi di incolumità pubblica o sicurezza e il reato deve essere documentato e provato perché venga preso come valido.

                     

Per ulteriori informazioni, qui la legge

 
 
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