Gestione impianti sportivi

sport contatto
13.10.2020

Nuovo Dpcm: poche novità per il settore

Il Dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto Speranza, che resterà in vigore fino al 13 novembre, conferma che per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina e dà lo stop agli sport da contatto di carattere amatoriale.

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A cura della redazione

            

Il Dpcm contenente le nuove misure relative al contrasto della diffusione del coronavirus è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e avrà validità per i prossimi 30 giorni, ovvero fino a venerdì 13 novembre 2020.

Per il fitness e le palestre, al momento, rimane tutto invariato. Nel mondo sportivo, invece, l’unico sostanziale cambiamento riguarda gli sport di contatto, con il loro stop , ma solo se svolti a livello amatoriale, poiché per gli affiliati di enti e federazioni fondamentalmente non cambia nulla.

            

Stop agli sport da contatto, ma solo di carattere amatoriale

Nell’articolo 1 del Dpcm, al punto “g”, viene specificato che lo svolgimento degli sport di contatto (che verranno individuati nel dettaglio attraverso un successivo provvedimento del ministro dello Sport) è consentito da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico, sia di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, ovviamente nel rispetto dei protocolli per la prevenzione/riduzione del rischio di contagio emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associati ed Enti di promozione sportiva.

Sono, invece, vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

           

Attività sportiva all’aperto

Come si legge nel testo del Dpcm, è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché si rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

       

Eventi e competizioni

Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, ma con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e, comunque, non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

Questo è concesso esclusivamente negli impianti sportivi in cui è possibile assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente, sia lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Le Regioni e le Province autonome, in base all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

       

Allenamento

Il punto “e” dell’articolo 1 del Dpcm, inoltre, specifica che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

       

Palestre, piscine, centri e circoli sportivi

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o presso altre strutture in cui si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

         

Competizioni internazionali

Il Dpcm fa riferimento anche alle competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena.

Per consentirne il regolare svolgimento, nei casi in cui i soggetti provengono da paesi per i quali è prevista la quarantena, prima dell’ingresso in Italia, gli interessati devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato e verificato. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli.

   

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