Gestione impianti sportivi

19.03.2012

Nuovo regolamento per la prevenzione degli incendi: cosa cambia per impianti sportivi, piscine e palestre

Categorie: sport, news sport, norme e leggi, sicurezza negli impianti sportivi, gestione impianti sportivi,

di Lucia Dallavalle

Entrato in vigore il 7 ottobre 2011, il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi amplia l’elenco delle attività soggette ai controlli e alle verifiche delle condizioni di sicurezza (dpr 151/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2011).

Con il contributo dell’ing. Antonio Bruno, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le sedi nazionali di C.O.N.I. e Coni Servizi spa, valutiamo quali siano gli effetti delle nuove disposizioni per gli impianti sportivi, le piscine e le palestre, pubbliche e private. Con uno sguardo rivolto anche alle attività già avviate che, in precedenza, non erano assoggettate ai controlli di prevenzione incendi e ai relativi adempimenti, e che ora sono invece tenute all’applicazione dei procedimenti previsti dal nuovo decreto.

Elenco delle domande
  1. Quali novità introduce il dpr 151/2011 rispetto allo scenario normativo precedente?
  2. Nel regolamento, si individuano tre distinte categorie di attività (A, B e C), con diversi adempimenti. Per gli impianti e i centri sportivi e le palestre (riga 65 dell’allegato 1), la classificazione è stata fatta sulla base della capienza: fino a 100 persone, tra 100 e 200 (categoria B) e oltre le 200 persone (categoria C). Concretamente, quali adempimenti ricadono su ciascuna tipologia di impianto?
  3. Cosa si deve intendere per “persone”, il pubblico o i frequentatori?
  4. Questa norma determinerà un aggravio dei costi per gestori e proprietari di impianti?
  5. Quali inadempienze saranno sanzionate e come?
  6. Quali sono i tempi per mettersi a norma?
  7. Qual è il suo consiglio per i titolari e i gestori?
L'intervista

1) Quali novità introduce il dpr 151/2011 rispetto allo scenario normativo precedente?

“Elenchiamo a nostro avviso le novità di maggiore rilevanza. Sostanzialmente il DPR 151:

- ha introdotto per le attività ricomprese nell’Allegato I, l’obbligo di presentare prima dell’inizio dell’attività, l’istanza di cui al comma 2, art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139 (Certificato di Prevenzione Incendi) mediante la segnalazione certificata di inizio attività ( c.d. SCIA );

- ha rivisto l’intero assetto normativo, modificando anche le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, al fine di assicurare che la prevenzione incendi fosse garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell’incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell’ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione ed a rischio di incendio;

- ha introdotto il principio di proporzionalità, distinguendo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A,B,C, elencate nell’Allegato I ed assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità,

- ha introdotto nuovi procedimenti volontari, in particolare si evidenziano: a) il NOF, Nulla Osta di Fattibilità che permette ai titolari delle attività B,C di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità nei progetti particolarmente complessi; b) la possibilità di richiedere verifiche in corso d’opera al competente Comando provinciale per la verifica della rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione in particolare per le opere particolarmente complesse;

- ha consentito al Comando provinciale dei VV.F. la possibilità di non prescrivere, sempre ed in ogni caso, l’interruzione dell’attività ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, ma di richiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa antincendio, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell’attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l’imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali;

- ha introdotto, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenze condizioni di sicurezza antincendio, la possibilità di presentare direttamente una nuova SCIA.”

2) Nel regolamento, si individuano tre distinte categorie di attività (A, B e C), con diversi adempimenti. Per gli impianti e i centri sportivi e le palestre (riga 65 dell’allegato 1), la classificazione è stata fatta sulla base della capienza: fino a 100 persone, tra 100 e 200 (categoria B) e oltre le 200 persone (categoria C). Concretamente, quali adempimenti ricadono su ciascuna tipologia di impianto?

“Sinteticamente gli adempimenti sono i seguenti:

- al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA, salvo l’adozione di idonee misure di sicurezza di cui al DM 10.03.1998, D.M. 18.03.96 e D.Lgs 81/08;

- tra le 100 e le 200 persone gli impianti, centri sportivi e palestre rientrano nella categoria B, pertanto è richiesta la preliminare valutazione del progetto e successivamente la presentazione della SCIA e i controlli da parte dei VV.F sono disposti a campione o in base a programmi settoriali;

- oltre le 200 persone si rientra in categoria C, per il quale oltre a quanto specificato nel punto precedente, rimane l’obbligo da parte dei VVF di effettuare il sopralluogo ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza.”

3) Cosa si deve intendere per “persone”, il pubblico o i frequentatori?

“Relativamente al significato di “persone” riteniamo opportuno esprimere in merito alcune considerazioni, in quanto l’aspetto di maggiore interesse si concentra appunto sul termine 100 persone. L’attività n. 65 del DPR 151 comprende: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Per i locali di pubblico spettacolo e di trattenimento (primo punto della definizione dell’attività n.65 sopra richiamata) si dovrebbe applicare il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996 (Approvazione della regole tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali e di intrattenimento e di pubblico spettacolo). Detto Decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti diverse attività fra le quali: teatri, cinematografi, auditori, ecc. e locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone. Quindi per queste attività il termine 100 persone è riferito alla capienza intesa come contemporaneità di utenti.

Mentre per gli impianti e centri sportivi (secondo punto della definizione dell’attività n.65 sopra richiamata) si dovrebbe applicare il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi). Detto Decreto stabilisce all’art. 1 (Campo di applicazione) che: Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti,< omissis……>, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100< omissis….>. Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.20.

Quindi la normativa vigente utilizza, nel primo caso (locali di spettacolo e trattenimento) il termine “persone” inteso come capienza, mentre nel secondo caso (impianti e centri sportivi) il termine “spettatori”, pur essendo entrambe tali diverse attività ricomprese tutte nella stessa definizione n. 65 del DPR 151/2011.

Ritengo che in questo caso il termine di “100 persone” si possa ragionevolmente riferire al numero totale dei “frequentatori” contemporaneamente presenti, inteso come massimo affollamento ipotizzabile dei locali e comprensivo quindi anche del numero degli spettatori nel caso in cui l’impianto sportivo/centro sportivo/palestre preveda anche la presenza di pubblico. L’argomento è comunque molto complesso e crediamo che sarà oggetto di chiarimenti specifici da parte del Ministero dell’Interno.”

4) Questa norma determinerà un aggravio dei costi per gestori e proprietari di impianti?

“Forse questa è la risposta più complessa in quanto il DPR 151/2011 si inserisce in un quadro normativo ormai operativo da diversi anni, basti pensare ad esempio alle norme sopra richiamate applicabili alle attività esistenti (D.M. del 19 agosto 1996 e D.M. 18 marzo 1996), ma anche al D.Lgs. 81/08 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza) che prevede in alcuni specifici articoli (artt. 43/44/45/46 D.Lgs. 81/08 ) gli obblighi connessi alla prevenzione incendi richiamando esplicitamente il D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) che regola alcuni aspetti quali: informazione, formazione, registro di manutenzione degli impianti in generale e specifici per la prevenzione incendi, vie di esodo, impianti di rivelazione incendi, impianti ed attrezzature antincendio, ecc.

Pertanto gli iter di messa a norma dovrebbero essere stati per numerose attività già completati o in corso di programmazione/definizione, pertanto non necessariamente e non in tutti i casi il DPR 151/2011 determinerà costi aggiuntivi o costi rilevanti, salvo quanto potrà emergere in conseguenza dei chiarimenti che il Ministero dell’Interno potrà emettere, soprattutto per le attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento risultano ora comprese nell’Allegato I.”

5) Quali inadempienze saranno sanzionate e come?

“Per tutte le attività di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, in caso di omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività) del D.Lgs. 139/06.”

6) Quali sono i tempi per mettersi a norma?

“Anche qui dobbiamo distinguere i vari casi, in quanto non è possibile stabilire una data univoca per tutte le situazioni, poiché il DPR 151/2011, essendo entrato in vigore il 7 ottobre 2011, si inserisce temporalmente nei vari iter in corso per le singole attività.

In questo senso possiamo avere: attività non più soggette, attività per le quali il Titolare abbia presentato istanza di parere di conformità e il Comando non abbia emesso ancora parere, attività per le quali il Titolare abbia acquisito il parere di conformità ma non ancora completato l’opera, ecc.. Per tutti questi possibili casi si consiglia pertanto una attenta lettura della Circolare del Ministero dell’Interno del 5 ottobre 2011 (Oggetto: nuovo regolamento di prevenzione incendi-D.P.R. 1 agosto 2011. n 151) che esamina in dettaglio i vari casi e le conseguenti attività da espletare per la messa a norma.

Un caso specifico concerne le attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli di prevenzione incendi che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora comprese nell’Allegato I, per le quali si applicano i procedimenti nel periodo transitorio previsti dall’art. 11 del DPR 151/2011 e dovranno quindi espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore, e quindi entro il 6 ottobre 2012.”

7) Qual è il suo consiglio per i titolari e i gestori?

“La risposta si riallaccia a quanto risposto, in merito ai possibili costi. Il consiglio è quello di verificare per la propria attività la corretta applicazione delle norme richiamate e di verificare costantemente l’evoluzione dell’applicazione del DPR 151/2011, che sarà probabilmente oggetto di chiarimenti/interpretazioni, come spesso accade in caso di nuove normative.

Naturalmente tale aspetto si deve inserire in problematiche di diverso e di più ampio respiro connesse all’esercizio in qualità delle varie attività che richiedono uno sforzo e impegno costante, anche in relazione all’attuale quadro economico e pertanto ci sentiamo di augurare un buon lavoro a tutti i gestori.”

Visto da vicino

L'Ing. Antonio Bruno opera da circa 30 anni nel settore della sicurezza, igiene dei luoghi di lavoro, antinfortunistica, progettazione e direzione lavori con particolare riferimento all’ambito sportivo. Opera attualmente in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di consulente per l'applicazione integrale del D. Lgs. 81/08, con diverse Aziende di rilievo in numerosi settori, tra cui quello degli impianti sportivi e dello sport. In quest’area opera come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le Sedi nazionali di C.O.N.I. e di Coni Servizi S.p.A.

In allegato: il testo del DPR 151/2011 con l’Allegato 1, contenente l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

 
 
Torna indietro