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01.04.2015

Piscine agrituristiche in Piemonte: il bagnino non è obbligatorio

Questo il concetto chiave espresso dalla nuova Legge regionale pubblicata dalla Regione Piemonte

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a cura della redazione di Sport Industry

“Nuove disposizioni in materia di agriturismo”. Questo il titolo della Legge regionale pubblicata dalla Regione Piemonte in data 23 febbraio 2015, n. 2 che contiene, al punto 9 dell’Art. 9, un riferimento alle piscine e, in particolare, alle “Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari”.

Citiamo testualmente: «In conformità di quanto previsto dall’articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.

In deroga all’articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 14».

Per comprendere che cosa comporta per le piscine negli agriturismi della Regione Piemonte, si consiglia la lettura dell'articolo completo pubblicato sul sito Associazionepiscine.it a firma di Walter Rapizzi.

 
 
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