Sicurezza negli impianti sportivi

certificato medico

I certificati medici tra sport e sicurezza

Categorie: sport news, norme e leggi, sicurezza negli impianti sportivi

di Guido Martinelli

Fino ad oggi, in palestra, la materia dei certificati medici era argomento di grande discussione tra i gestori. Ovviamente sul presupposto della obbligatorietà o meno del loro deposito preventivo da parte degli utenti. La problematica è ben nota. Trattasi della disciplina sulla tutela sanitaria delle attività sportive, risalente agli anni ‘80, che distingue tra attività agonistica, per la quale richiede visite e accertamenti diagnostici specialistici suddivisi per specialità sportiva praticata, e attività “non agonistica” per praticare la quale era ed è sufficiente l’idoneità generica rilasciata dal medico di base. Sono le Federazioni sportive i soggetti competenti a valutare, nell’ambito della attività indetta e organizzata, cosa rientri nell’una o nell’altra fattispecie.

L’insufficienza della normativa appare ovvia in tutti quei casi di attività ludico - motoria che, come tale, non rientra in nessuna delle categorie di “attività sportiva agonistica o non agonistica” stabilite dalle autorità sportive a livello nazionale. In questi casi, alcune Regioni hanno deliberato sulla “non necessità” della certificazione, neanche di quella non agonistica, altre hanno taciuto.

Spesso mi viene chiesto cosa ne penso. La mia sintesi è piuttosto banale. In oltre trent’anni di professione, non ho mai visto sanzionare un centro sportivo per avere omesso di richiedere la certificazione in assenza di evento lesivo o traumatico occorso a un soggetto, anche se ne sussistesse l’obbligo. In tutti quei casi, invece, in cui era presente un evento lesivo o traumatico, la circostanza che si fosse richiesto il certificato, anche se, forse, a rigore non sarebbe stato indispensabile richiederlo preventivamente, ha sicuramente e di molto facilitato la difesa da responsabilità dei gestori. Quindi, meglio chiederlo, anche nei casi in cui non fosse strettamente obbligatorio.

Certificati per la sicurezza sul lavoro

In questi ultimi mesi, altri e ulteriori certificati medici “dovrebbero” invece impensierire i gestori dei centri sportivi. Ci riferiamo a quelli previsti dal decreto legislativo 81/2008 e succ. mod. in materia di sicurezza sul lavoro. Chiariamo che tale disciplina si applica “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”; che, a tali fini, sono lavoratori tutti coloro i quali svolgano “indipendentemente dalla tipologia contrattuale... un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione ...”; che datore di lavoro è “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa...”; che l’azienda è il complesso “della struttura organizzata dal datore di lavoro, pubblico o privato”.

Chiaramente si tratta di una norma scritta senza pensare allo sport, ma che si applica anche allo sport. L’articolato è complesso e di non facile interpretazione, soprattutto per le sue conseguenze nel mondo dello sport. Voglio, allora, fare solo un esempio, uno tra i molti che si potrebbero fare. L’art. 167 e successivi si applica alle “attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso - lombari”. Tali rischi, ai sensi di quanto prevede l’allegato 23 della norma in esame, si hanno ogni qualvolta il carico sia eccessivo e possa essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco, in specie se questi sono frequenti o prolungati.

Non vi sembra di leggere quello che accade tutti i giorni in qualsiasi sala di muscolazione di palestra italiana in cui operi un istruttore di pesi?

Ma, in tal caso, a rischio di sanzioni penali, il titolare di palestra dovrebbe:

- adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;

- organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

- sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria;

- evitare o ridurre i rischi, in particolare di patologie dorso - lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta.

Bene, ricordiamo che gli istruttori, anche se volontari o con contratto di lavoro autonomo “hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del provvedimento”. Norma che prevede visita medica preventiva e periodica, previa nomina, da parte del medico competente (almeno una volta all’anno). In quante palestre viene fatto?

Visto da vicino

Guido Martinelli, avvocato e docente a contratto presso l’Università di Bologna e Ferrara. Consulente di diverse Federazioni affiliate al Coni, autore di numerose pubblicazioni. Socio fondatore dello Studio Martinelli e Rogolino.

 
 
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