Categorie: sport, news sport, impianti sportivi, gestione impianti sportivi, istituzioni sportive, norme e leggi
A cura della redazione
Sul portale di ARSEA – società impegnata nell’affiancare tutte le organizzazioni del settore non profit nel corretto espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti – è stato pubblicato un interessante approfondimento riguardante le associazioni sportive e il loro rapporto con il Terzo settore. In particolar modo, è stata data risposta a una serie di quesiti, che vi riportiamo di seguito:
Dagli argomenti trattati emerge che le associazioni sportive dilettantistiche sì, non sono espressamente indicate tra le diverse tipologie di Enti del Terzo Settore, ma posseggono le caratteristiche necessarie all’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), un’iscrizione che deve essere una scelta e non un obbligo. Al momento, infatti, non è presente alcuna norma che impedisca l’iscrizione sia al Registro CONI, sia al Registro del Terzo settore: le associazioni sportive dilettantistiche, quindi, possono scegliere se restare solo “ASD” oppure se acquisire la qualifica di “ETS” (Ente del Terzo Settore).
In merito al quesito riguardante la perdita dei compensi sportivi in seguito all’iscrizione al RUNTS, ARSEA sottolinea che il Ministero del Lavoro dovrebbe intervenire con una circolare esplicativa dell’articolo 16 del Codice del Terzo Settore, ma non dovrebbe esistere alcuna disposizione che faccia presupporre l’impossibilità per un soggetto iscritto nel Registro CONI e contemporaneamente nel RUNTS di erogare compensi sportivi. È vero, infatti, che il Codice del Terzo Settore prevede che i volontari non possano percepire rimborsi forfettari, ma coloro che ricevono i compensi sportivi non sono volontari. Inoltre, esiste alcuna disposizione che impedisca a un’ASD iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore di erogare i compensi sportivi.
Molto interessante la risposta all’ultima domanda, inerente alle associazioni per le quali potrebbe essere inutile valutare l’assunzione della qualifica di ETS, ovvero le ASD che:
Vi invitiamo a leggere le risposte presenti sul portale di ARSEA , nelle quali si approfondiscono ulteriormente anche i punti sopra riportati.