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Il 6 aprile entrerā in vigore il decreto legislativo 04.03.2014, n. 39, che, in attuazione di una direttiva comunitaria, prevede alcune norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
La norma fa riferimento anche alle "attivitā volontarie", pertanto sono da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore - associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e societā sportive dilettantistiche - che svolgono attivitā rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.
Nello specifico, l'art. 2, che introduce l'art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313, prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivitā professionali o attivitā volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale.
La mancata richiesta č soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000,00 a 15.000,00 euro.
Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa sia di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.
Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.
L'argomento sarā approfondito dall'avvocato Guido Martinelli sul numero 16 di Sport Industry Magazine , in uscita a maggio 2014.
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