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A cura della redazione
Due importanti chiarimenti sono stati forniti, nelle ultime ore, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di “Certificazione Verde Covid-19” per frequentatori e personale di palestre, centri sportivi e piscine.
Sulla necessitā o meno del possesso di certificazione verde da parte di istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist di fitness club, centri sportivi e piscine, il Dipartimento per lo Sport ha chiarito che l’obbligo č previsto esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e delle attivitā, limitatamente alle attivitā al chiuso.
Di seguito la risposta pubblicata ne sito del Dipartimento per lo Sport: “In riferimento alla necessitā di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui č richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attivitā di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivitā al chiuso”.
Su questo tema, in risposta al quesito posto dal Coordinamento delle Associazioni Gestori Impianti Natatori, affiancato da ForumPiscine, il Dipartimento per lo Sport ha precisato che “la Certificazione Verde non č richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi”.
L’unico limite riguarda l’eventuale permanenza negli stessi impianti. “Tali accompagnatori – puntualizza il Dipartimento Sport – se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno poi sostare all’interno degli ambienti per i quali č richiesta la Certificazione Verde”.