Bambini che si tuffano in piscina
28.09.2018

Piscina: le responsabilità del gestore

Lo scorso 29 agosto, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale - piscine pubbliche, ha decretato in merito alla sentenza n°39139 che ogni responsabilità deve essere attribuita al gestore.

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A cura della redazione di Sport Industry

           

La fine dell'estate ha portato con sé un gravoso carico di incidenti a cui è difficile rassegnarsi. È finita tragicamente la storia che ha visto una bambina di soli 13 anni morire per annegamento, dopo essere stata risucchiata da un bocchettone all’interno di una piscina a Sperlonga (LT). A Morlupo (RM), un bambino di 4 anni ha rischiato di affogare dopo essere accidentalmente caduto in acqua. Non si è salvato, invece, il bambino di 7 anni in vacanza con la famiglia a Orosei (NU): sempre in piscina, è stato risucchiato dal bocchettone, rendendo vana ogni forma di rianimazione. Incidenti che hanno inevitabilmente richiesto l’intervento da parte della giustizia.

Lo scorso 29 agosto, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale - piscine pubbliche, ha decretato in merito alla sentenza n°39139 che ogni responsabilità deve essere attribuita al gestore.

La dichiarazione è stata emessa una volta accertato il caso della bambina deceduta dopo essere rimasta sott’acqua, dai 3 ai 10 minuti, in una piscina alta 1,60 metri, probabilmente a causa di una congestione che le avrebbe causato un indebolimento permanente dell’organo di deambulazione e la menomazione delle facoltà cognitivo-mnesiche e comportamentali.

Precedentemente il Tribunale aveva confermato la sentenza di primo grado, sulla scia della pena proposta dal Giudice di Pace pari a 900 € di multa oltre al risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in separata sede pur con una provvisionale di 100.000 €: il gestore è stato tacciato di negligenza, imperizia e imprudenza riscontrate nella decisione di predisporre una sola persona all’assistenza dei bagnanti, senza dovuta e riconoscibile divisa, a cui era stata affidata anche la fornitura di ombrelloni e lettini in modo da rendergli difficile assolvere al prioritario compito di assistenza e salvataggio.

Pur appellandosi alla condotta della vittima tuffatasi in tempi non consoni alla digestione, il gestore ha visto negarsi la possibilità di ricorso: la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 2.000 € a titolo di sanzione pecuniaria.

In aggiunta, i Giudici di legittimità hanno ribadito come il gestore debba essere garante della sicurezza, eludendo potenziali eventi lesivi (art. 40 cod. penale). In caso di minori, è senz’altro vero che resta inevitabile la supervisione genitoriale ma, di fatto, una piscina aperta al pubblico prevede delle norme e una manutenzione a cui assolvere senza leggerezze.

    

 
 
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