News

Collaboratore sportivo
22.01.2020

Il CCNL riderifinsce il collaboratore sportivo

In vigore dal 1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2022, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro ridefinisce la regolamentazione e la definizione di alcune figure di lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive.

Categorie: sport, news, istituzioni sportive, impianti sportivi

A caura della redazione

                                       

Il Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori (CCNL), sottoscritto da FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, ASI, MSA, CNS Libertas, CONSLAVORO PMI e Federazione Italiana dello Sport, trova applicazione in un nutrito elenco di campi, suscettibile a modifiche e ampliamenti e nel contratto enumerati a titolo esemplificativo. Il documento “trova applicazione nella gestione dei rapporti di lavoro previsti ed esistenti negli impianti e nelle attività sportive svolte, nel rispetto della normativa vigente e regolamenta su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l’utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale”.

Si è inoltre deciso di inserire la figura del collaboratore sportivo nella classificazione del personale, regolamentando i modi e i limiti entro i quali sussisterebbe tale figura, con conseguente preparazione di un contratto di lavoro sui generisnon espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL in base alle specifiche esigenze delle parti”, che non vede impedimenti giuridici circa la sua elaborazione.

Il collaboratore sportivo non rientrerebbe dunque nella categoria dei lavoratori autonomi né dei dipendenti, ma che si definirebbe all’art. 67, comma 1, lettera m del Testo Unico Imposte sui Redditi: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il CCNL ha validità decorrente dal 1 agosto 2019 e scadrà il 31 luglio 2022, sia in relazione alla parte economica che a quella normativa, con possibilità di rinnovo fino a tre mesi prima della data di scadenza.

               

Leggi il contratto per maggiori informazioni

 
 
Torna indietro