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Dell'avvocato Guido Martinelli
Larticolo 13 del decreto n. 87/18, meglio noto tra i mass media come "decreto dignità", ha abrogato i commi della legge 205/17 che istituivano la nuova figura della società sportiva dilettantistica lucrativa (fattispecie che, di fatto, non era mai partita in quanto il Coni non ne aveva ancora deliberato la disciplina applicativa del riconoscimento ai fini sportivi) e la qualificazione quali collaborazione coordinata e continuativa dei compensi sportivi, sia se erogati da associazioni e società sportive non lucrative sia da società lucrative.
Viene fatto salvo lincremento a 10.000 euro annui dei compensi erogati a tale titolo non soggetti a ritenuta. Questo porta, di conseguenza, allabrogazione della estensione alle lucrative della deroga prevista per le non lucrative in merito allobbligo dell'applicazione delle norme di lavoro subordinato in presenza di collaborazioni organizzate dal committente per quanto riguarda i tempi e i luoghi di lavoro previste dallart. 2 comma 1 del jobs act e alla soppressione della possibilità di applicare laliquota iva del 10% sui servizi sportivi da parte delle lucrative.
Si ripristina il testo originario dei commi 24, 25 e 26 dellart. 90 della legge 289/02 in merito allaffidamento nella gestione di impianti sportivi pubblici a causa dellabrogazione di ogni riferimento alla lucrativa. Infine, nota sicuramente positiva del provvedimento, viene istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche con le risorse reperite mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dai contenuti dei primi tre commi della norma.
Rimangono infine in vigore le norme sulla ripartizione dei diritti sportivi del calcio, sullistituzione del registro degli agenti sportivi, sul fondo sport e periferie, sullo sport bonus e sui contributi previdenziali degli atleti professionisti.