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A seguito di un parere conforme del Collegio del Notariato di Milano appare confermata la possibilità di avere società a responsabilità limitata in cui sia previsto il voto per testa e non per quote.
Nella massima emessa dal Consiglio Notarile di Milano è infatti precisato che:
“L’atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall’art. 2479, comma 5, c.c.
Ciò può avvenire:
Le prime clausole, applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole “statutarie”, la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall’art. 2479-bis, comma 3, c.c.
Le seconde, invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci".
Ne consegue che le srl sportive dilettantistiche possono (e quindi devono) introdurre tale principio per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 Tuir.
Leggi il testo completo della massima del Consiglio Notarile di Milano
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