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16.04.2014

Indennità chilometriche e attività sportive dilettantistiche

Arrivano chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Categorie: sport e fitness, sport e fitness news, impianti sportivi, norme e leggi,

a cura della redazione di Sport Industry

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la risoluzione 38/E dell'11 aprile 2014, che chiarisce il trattamento tributario da riservare alle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, il documento afferma che "Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto.

Dette indennità chilometriche non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI".

Quali sono le condizioni per stabilire se la prestazione è effettuata fuori del territorio comunale? La risoluzione conferma "l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica".

Il documento si chiude con un avvertimento: "Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

foto da freeimages.com
 

Per approfondire

Leggi il testo integrale della Risoluzione 38/E dell'11 aprile 2014

Leggi il commento dell'avvocato Guido Martinelli pubblicato su ecnews.it

 
 
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