Sicurezza negli impianti sportivi

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10.09.2014

Aggiornamento su certificati medici e attività sportiva

Pubblicate le linee guida dal Ministero della Salute in tema di certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica

Categorie: complementi per l'impiantistica sportiva, sicurezza negli impianti sportivi, norme e leggi,

di Avv. Ernesto Russo, dello Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino

Diffuso dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia il Decreto firmato l’8 agosto u.s. dal Ministro della Salute che approva le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

L’art. 42-bis del D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) – convertito dalla L. n. 98/2013 – aveva infatti disposto che gli esami clinici e gli accertamenti da compiere per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica avrebbero dovuto conformarsi a delle linee guida ministeriali che sono giunte esattamente a un anno di distanza.
  

In sintesi: i contenuti delle linee guida

I certificati possono essere rilasciati:

  • dai medici di medicina generale
  • dai pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti),
  • dagli specialisti in medicina dello sport
  • dai medici della Federazione Medico Sportivo Italiana.

Ai fini del rilascio del certificato, con validità annuale, oltre all’anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa, è necessario in ogni caso avere effettuato:

  • un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita.
  • un elettrocardiogramma basale, con cadenza annuale, in caso di superamento dei 60 anni di età e in presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore può comunque decidere di avvalersi anche di:

  • una prova da sforzo massimale
  • altri accertamenti mirati, avvalendosi nel caso della consulenza di un medico dello sport o altro specialista.

I medici sono tenuti a conservare copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche eseguite in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
 

Attività non agonistica

In chiusura, si sottolinea la definizione riportata dal provvedimento di attività sportiva non agonistica (e di necessità di certificazione):

  • l’attività di coloro che svolgono attività organizzate da associazioni e società sportive riconosciute dal CONI che non siano considerati atleti agonisti.

Definizione tra l'altro già presente nel D.M. 18/02/1981 e nel D.M. 24/04/2013.

Ferma la specifica certificazione richiesta per attività ad elevato impatto cardiovascolare, tale enunciazione sembra lasciare poco margine al riconoscimento di attività ludico-motorie – come tali non rientranti nell’obbligo di certificazioni – all’interno di FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI.
 

Attenzione al parere espresso dalle Regioni!

Di diverso avviso è stata, lo scorso anno, la Regione Emilia-Romagna (del. G.R. 141/2013) in quanto aveva esplicitamente affermato che le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva” (agonistica o non agonistica) sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica preventiva, “indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi”.

Pur evidenziando l’indiscutibile rilevanza di linee guida ministeriali in attuazione di una Legge dello Stato, nel periodo di avvio di tutte le attività sportive, e dopo un anno di gestazione del provvedimento, sarebbe stata apprezzabile una migliore chiarezza definitoria al fine di non ingenerare ulteriore confusione negli operatori sui quali gravano importanti responsabilità.
 

Per approfondire

Leggi la notizia pubblicata sul sito del Ministero della Salute, contenente anche il testo completo delle Linee Guida

  
Foto di apetura da Freeimages.com

 
 
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