Categorie: complementi per l'impiantistica sportiva, sicurezza negli impianti sportivi, norme e leggi,
di Avv. Ernesto Russo, dello Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino
Diffuso dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia il Decreto firmato l’8 agosto u.s. dal Ministro della Salute che approva le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.
L’art. 42-bis del D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) – convertito dalla L. n. 98/2013 – aveva infatti disposto che gli esami clinici e gli accertamenti da compiere per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica avrebbero dovuto conformarsi a delle linee guida ministeriali che sono giunte esattamente a un anno di distanza.
I certificati possono essere rilasciati:
Ai fini del rilascio del certificato, con validità annuale, oltre all’anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa, è necessario in ogni caso avere effettuato:
Il medico certificatore può comunque decidere di avvalersi anche di:
I medici sono tenuti a conservare copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche eseguite in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
In chiusura, si sottolinea la definizione riportata dal provvedimento di attività sportiva non agonistica (e di necessità di certificazione):
Definizione tra l'altro già presente nel D.M. 18/02/1981 e nel D.M. 24/04/2013.
Ferma la specifica certificazione richiesta per attività ad elevato impatto cardiovascolare, tale enunciazione sembra lasciare poco margine al riconoscimento di attività ludico-motorie – come tali non rientranti nell’obbligo di certificazioni – all’interno di FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI.
Di diverso avviso è stata, lo scorso anno, la Regione Emilia-Romagna (del. G.R. 141/2013) in quanto aveva esplicitamente affermato che le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva” (agonistica o non agonistica) sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica preventiva, “indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi”.
Pur evidenziando l’indiscutibile rilevanza di linee guida ministeriali in attuazione di una Legge dello Stato, nel periodo di avvio di tutte le attività sportive, e dopo un anno di gestazione del provvedimento, sarebbe stata apprezzabile una migliore chiarezza definitoria al fine di non ingenerare ulteriore confusione negli operatori sui quali gravano importanti responsabilità.
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