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10.04.2014

Project Financing: chiarimenti in una sentenza del Consiglio di Stato

Pubblicata in Gazzetta Amministrativa una sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce le procedure della finanza di progetto

Categorie: complementi per l'impiantistica sportiva, impianti sportivi, norme e leggi, finanziamenti e bandi,

a cura della redazione di Sport Industry

Vi segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.3.2014 pubblicata in Gazzetta Amministrativa, che chiarisce le fasi in cui si articola il procedimento, da loro stessi definito complesso, volto alla "realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari da parte dell'amministrazione", in altre parole il Project Financing.

La complessità del Project Financing è già insita nella scelta del promotore; "la procedura presenta infatti caratteri peculiari, in quanto è volta alla ricerca non solo di un contraente, ma di una proposta, che integri l'individuazione e la specificazione dell'interesse pubblico perseguito".

Per disciplinare l’istituto del project financing, il legislatore ha quindi previsto che, "in seguito alla presentazione di una proposta da parte dei soggetti cui è riconosciuta detta facoltà, l’amministrazione deve operare una valutazione della medesima, a sua volta propedeuetica all’indizione delle procedure di gara per l’aggiudicazione della concessione".

La sentenza cita e analizza le varie fasi del procedimento:

  • la valutazione della proposta,
  • la verifica della fattibilità del progetto,
  • l'individuazione della proposta di pubblico interesse,
  • l'aggiudicazione della concessione mediante una procedura negoziata, "da svolgersi tra il soggetto che avesse presentato la proposta progettuale iniziale (cd promotore) e i soggetti presentatori delle due migliori offerte della gara in precedenza indetta".
     

Inoltre, la sentenza sottolinea che "in materia di project financing, [...] l'amministrazione, una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, non era tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere - attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale - se, per la tutela dell'interesse pubblico, fosse più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto".

Si ricorda, infine, "che l'amministrazione è titolare del potere di revocare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo quando ciò avvenga prima del consolidarsi delle posizioni delle parti".

Per approfondire

Leggi il testo della sentenza sul sito di Gazzetta Amministrativa

  
Foto di apetura da Freeimages.com

 
 
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