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15.03.2011

Nuova Guida alle agevolazioni fiscali

Questa notizia è inserita in complementi per l'impiantistica sportiva, norme e leggi,

L'ANCE ha provveduto ad aggiornare la “Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica”, che tiene conto delle novità intervenute in materia nel corso dell'ultimo anno, quali:

- la proroga della detrazione del 55% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 (art.1, comma 48, legge n.220/2010 - Legge di Stabilità 2011)
- la ripartizione della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 - art.1, comma 48, legge n.220/2010)
- dal 1° luglio 2010, l'obbligo per le Banche e le Poste italiane s.p.a, di effettuare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei bonifici relativi al pagamento delle spese agevolabili con la detrazione del 55% (art.25 D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n.122/2010 - cd. "Manovra 2011-2012").

La Guida redatta dall'ANCE è aggiornata, altresì, con le pronunce emanate dall'Agenzia delle Entrate nel 2010 e nei primi mesi del 2011, tra cui:

- la R.M. n.12/E del 7 febbraio 2011, che ha riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione anche alle spese sostenute per l'installazione di "sistemi termodinamici a concentrazione solare", che vengono assimilati ai pannelli solari nell'ipotesi in cui l'energia termica generata dall'impianto venga utilizzata per la produzione di acqua calda
- la C.M. n.39/E del 1° luglio 2010, sui limiti all'applicabilità della detrazione nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell'edificio preesistente e, per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione con ampliamento nell'ambito del "Piano casa", la R.M. n.7/E del 4 gennaio 2011
- la C.M. n.21/E del 23 aprile 2010, che ha fornito chiarimenti, tra l'altro, sulla non cumulabilità della detrazione con eventuali contributi (comunitari, regionali o locali) ottenuti per i medesimi interventi.

 
 
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