Norme e leggi per l'impiantistica sportiva

27.02.2012

Impianti sportivi e palestre: attenzione alle normative antincendio

a cura della redazione

Questa notizia č pubblicata in news sport, sicurezza negli impianti sportivi, norme e leggi,

Dimostrazione della sempre maggiore importanza di tenersi aggiornati in materia di leggi e normative, e sulla necessitā di adeguare gli impianti sportivi in maniera tempestiva, la recente chiusura dello stadio Fadini, di Giulianova (TE).

La struttura dello stadio č stata infatti decretata inadeguata rispetto alle norme antincendio vigenti, in particolare la DPR 151/2011, il decreto entrato in vigore in ottobre 2011 che classifica gli edifici sulla base di tre differenti categorie a seconda che il rischio di incendio sia basso (A), medio (B) o alto (C).

L’ordinanza, preceduta da un incontro con il Gruppo Operativo Sicurezza, ha imposto che le partite di calcio si svolgano a porte chiuse fino a che la struttura non sarā messa a norma (opera che comporterā per il Comune una spesa di un milione di euro circa).

I tecnici comunali sono al lavoro per definire nel dettaglio il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza dello stadio giuliese; il piano, che sarā presto presentato in Giunta, curerā nel dettaglio l’adeguamento di vie di fuga e i tornelli, indispensabili per garantirne nuovamente l’agibilitā.

In particolare, il regolamento di prevenzione incendi DPR 151/2011 include, al punto 65 della tabella delle attivitā soggette agli obblighi, anche alcune attivitā sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (giā soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi).

Nella tabella sono incluse infatti locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse, invece, le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

A seguito del DPR 151, quindi, la situazione č la seguente: al di sotto delle 100 persone non č necessario chiedere il parere preventivo dei Vigili del fuoco sul progetto edilizio, anche se la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio. Per le attivitā delle categorie B (tra le 100 e le 200 persone) e C (oltre 200) occorre chiedere al Comando il parere di conformitā, presentando il progetto.

Per ulteriori informazioni, si legga l'intervista di approfondimento rilasciata dall'ing. Bruno, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del C.O.N.I., alla redazione di Sport Industry: Nuovo regolamento per la prevenzione degli incendi: cosa cambia per impianti sportivi, piscine e palestre

 
 
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