Normative piscine e spa

Piscina in campagna
22.02.2019

Realizzare una piscina: il TAR annulla le imposizioni della Soprintendenza

Il ricorso non solo è stato giudicato fondato, ma è anche stato accolto dal TAR, che ha annullato il provvedimento impugnato dopo aver definito immotivata e di dubbia ragionevolezza e logicità in termini di cura dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio la prescrizione della Soprintendenza.

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A cura della redazione

         

Lo scorso gennaio, un cittadino privato ha presentato ricorso contro il provvedimento di una Soprintendenza per i beni culturali e ambientali che aveva concesso il nulla osta per un progetto relativo a una serie di lavori comprensivi, tra i vari interventi, anche della realizzazione di una piscina interrata, prescrivendo, però, che tale vasca dovesse essere costruita “esclusivamente in zona omogenea 'B2' del Piano Comprensoriale” del Comune di riferimento.

In risposta a questo ricorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, il 14 febbraio, ha emesso la sentenza n. 433/2019 (consultabile interamente sul portale https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-palermo), la quale precisa che “una piscina costituisce in generale opera pertinenziale che non implica consumo dei suoli per le sue caratteristiche (affermazione ripresa da una precedente sentenza n. 1253/2012), anche da un punto di vista urbanistico la realizzazione di piscine interrate in zona agricola è conforme alla disciplina di piano. Tanto che la giurisprudenza pacificamente riconosce l'assentibilità, in quanto pertinenziale rispetto ad edificio residenziale (elemento incontestato nella fattispecie dedotta, e peraltro risultante documentalmente), della piscina realizzata in zona agricola, finanche in sede di sanatoria (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, sentenza n. 931/2018): il che a fortiori induce a ritenere legittima la sua realizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo. Non vale poi considerare, in relazione alla specifica fattispecie dedotta, la circostanza che alcune delle pronunce richiamate in ricorso si riferiscono a piscine prefabbricate, dal momento che le piscine interrate (quale quella oggetto del presente giudizio) presentano un impatto paesaggistico sicuramente minore”.

Il testo della sentenza prosegue affermando che il provvedimento della Soprintendenza è doppiamente illegittimo, non solo perché “costituisce esercizio del potere di valutazione paesaggistica facendosi carico, con sviamento dalla causa tipica di detto potere, di una valutazione di tipo esclusivamente urbanistico”, ma anche perché quest'ultima valutazione “è comunque in contrasto con il relativo paradigma normativo alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale che si è richiamato”.

Il ricorso, quindi, non solo è stato giudicato fondato, ma è anche stato accolto dal TAR.

Entrando maggiormente nello specifico, nel testo della sentenza emessa si legge che la Soprintendenza aveva, oltre allo spostamento in una zona urbanistica differente, prescritto anche alcune modifiche progettuali alla piscina, ovvero che le pareti e il fondo della vasca dovessero essere rifiniti “con intonaco costituito da sabbia e cemento additivato con resina epossidica, nelle giuste proporzioni e ultimati con ‘pastella di cemento’ colorata con ossidi minerali nella tonalità delle terre naturali o, in alternativa, con malta colorata preconfezionata cementizia osmotica nello stesso colore del terreno circostante”. Una prescrizione, questa, definita immotivata e di dubbia ragionevolezza e logicità in termini di cura dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio.

Nel documento è riportato che “la tutela paesaggistica, siccome garantita dall'art. 9 della Costituzione, si giustifica non per il dato fisico in sé, ma per i valori estetico-culturali di cui esso è portatore” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 150/2015). Si prosegue affermando che “la Soprintendenza, nell'escludere la realizzabilità della piscina in zona agricola, e nel richiederne lo spostamento in zona residenziale senza alcuna motivazione che evidenziasse la sussistenza di possibili ragioni di tale scelta sul piano della complessiva conformazione estetico-culturale dell'area, si è arrogata un potere di natura urbanistica, di competenza di altra autorità”.

A conclusione della sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha annullato il provvedimento impugnato come effetto dell'aver accolto il ricorso presentato dal cittadino.

     

 
 
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