Assistente bagnanti
26.01.2016

La figura professionale di assistente bagnanti

L’avvocato Guido Martinelli ha preso in esame diverse normative al fine di delineare la tipologia di inquadramento professionale all’interno della quale si colloca l’assistente bagnanti.

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A cura di Rita Cesarini

   

L’importanza della figura di assistente bagnanti è ampiamente riconosciuta. La Federazione Italiana Nuoto si occupa attivamente della formazione e dell’abilitazione di coloro che vogliono ricoprire questo ruolo e ha definito l’assistente bagnanti come “lo specialista che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali, capace ed esperto negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo in acqua”.

Le funzioni di questa figura, la cui obbligatorietà è stata proposta per la prima volta all’interno della Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951, potrebbero essere riassunte e schematizzate in due punti:

  1. prevenzione degli incidenti;
  2. risoluzione di situazioni critiche.

  

L’avvocato Guido Martinelli (esperto di Diritto Sportivo, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro, Diritto degli Enti Associativi), nell’articolo Gli operatori degli impianti sportivi: gli assistenti bagnanti , ha preso in esame alcuni testi normativi riguardanti il ruolo di assistente bagnanti, commentandone le specificità nell’ottica dell’inquadramento professionale.

In base ai contenuti riportati, tra i quali citiamo il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” che regola la disciplina attuale, l’avv. Guido Martinelli ha affermato che alla prestazione di lavoro dell’assistente bagnanti deve essere applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare l’articolo scritto dall’avv. Martinelli, nel quale potrete trovare anche i testi a cui si fa riferimento.

   

 
 
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