Norme e leggi per l'impiantistica sportiva

sicurezza in piscina
27.03.2013

Documento di valutazione dei rischi: un obbligo anche per tutti gli impianti sportivi e ricreativi

I responsabili di impianti sportivi e ricreativi, anche con meno di 10 dipendenti, hanno tempo fino al 31 maggio per dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi

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Il 31 maggio 2013 scadrà il termine entro cui anche le realtà con meno di 10 lavoratori* dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi con tutti gli obblighi conseguenti.

Non saranno dunque più consentire le autocertificazioni in uso sinora, pena l’applicazione di rilevanti sanzioni amministrative (e penali). Per i centri che non avessero ancora provveduto all’adeguamento alla normativa sulla sicurezza, resta dunque poco tempo per rivolgersi a un tecnico di propria fiducia e ottemperare al disposto normativo.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che deve essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame da parte degli organi di controllo.

Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali, derivanti ad esempio dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche.

L’insieme dei fattori di rischio deve essere valutato e descritto dal responsabile dell'impianto sportivo/ricreativo (ovviamente comprese piscine, centri fitness/benessere ecc.), al pari degli schemi di processo già adottati per le attività di produzione e somministrazione di alimenti (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).

In sostanza, si caratterizza per:

  • la presenza di un protocollo di gestione
  • la predisposizione di un programma di procedure di autocontrollo, tali da esercitare una costante attività di monitoraggio delle azioni, così da individuare i potenziali errori (accidentali e di sistema) e l’adozione rapida di azioni correttive.


*Ricordiamo che, nell'accezione intesa dal D.lgs. 81/08, sono da intendersi “lavoratori” anche i volontari e tutti soggetti retribuiti con i c.d. € 7.500 – art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.

Per maggiori informazioni

Consigliamo di rivolgersi al proprio tecnico di fiducia, al proprio studio legale di riferimento, o a chi offre servizi di consulenza alle imprese, per avere maggiori informazioni in materia.

Foto da Freeimages.com
     

Questa notizia è stata redatta grazie alla collaborazione con l' Avv. Guido Martinelli , esperto in diritto dello sport presso lo Studio Legale Associato Martinelli Rogolino e Paolo Smania, funzionario ASL TO3 di Collegno (TO) - Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

 
 
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