Norme e leggi per l'impiantistica sportiva

lavoro
16.03.2012

Nasce il nuovo redditometro: e ora?

Categorie: news complementi, norme e leggi,

di Guido Martinelli

È stata recentemente presentata alla stampa e agli ordini professionali l’ultima versione del redditometro, strumento di supporto per l’accertamento, ripensato soprattutto come mezzo di “orientamento” per i contribuenti: si punta alla “coerenza” del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa e solo un elevato scostamento tra i due fattori farà scattare la fase del controllo. Importante, quindi, il cambio di prospettiva rispetto al precedente meccanismo, basato sul rapporto fra la disponibilità di determinati beni e quanto dichiarato. Il nuovo redditometro punta, invece, sul concetto di spesa effettiva e, tra le spese considerate per la stima del reddito delle persone fisiche, (ovvero professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori individuali, dipendenti e pensionati), sono state inserite anche quelle effettuate per la pratica di attività sportive, ricreative e di cura della persona.

Il redditometro, nelle intenzioni dell’Agenzia delle Entrate, sarà elaborato in due versioni: la prima, in analisi, prende a base la famiglia ed è utilizzabile unicamente come strumento di selezione e verifica del grado di coerenza tra il dichiarato e l’effettivamente speso; la seconda invece, ancora in fase di studio, potrà essere usata come strumento di accertamento nei confronti del singolo contribuente. Questo primo nuovo strumento, quindi, non arriva a identificare e accertare un reddito ad personam, ma misura semplicemente il grado di coerenza tra le entrate del nucleo familiare in termini di reddito dichiarato e lo stile di vita del medesimo, attraverso il riscontro tra più di 100 voci di spesa divise in sette categorie: abitazione, mezzi di trasporto, contributi e assicurazioni, istruzione, attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, possesso di cavalli, centri benessere, abbonamenti pay-tv, ecc…), altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari.

Metodologie e accertamenti

La metodologia di stima si riferisce a gruppi omogenei di famiglie, differenziate per aree geografiche. Sono stati infatti individuati 11 gruppi rappresentativi della compagine sociale (coppie o single differenziati in base all’età, alla presenza o meno di figli, al numero di figli, ecc.), ai quali sono stati poi applicati criteri di appartenenza geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole). Per ciascun gruppo si seleziona, attraverso criteri statistici, un campione rappresentativo di famiglie assai ampio, che deve esprimere “realtà normali”; la capacità di spesa rilevata, cioè, deve essere in linea con le entrate dichiarate. Se le spese effettive sono superiori al reddito della “famiglia normale”, emerge una situazione di “non coerenza” che, a seconda dello scostamento, può generare un rischio di evasione basso, medio o alto. Saranno, allora, tre le differenti ipotesi che si potranno a creare:

  • Rischio altro. In considerazione di scostamenti molto elevati, l’Agenzia delle Entrate attiva controlli mirati e fa scattare un accertamento vero e proprio.
  • Rischio medio. In ipotesi di scostamenti di lieve entità tra il dichiarato e il risultato dato dal programma, si potrà essere selezionati per accertamenti induttivi.
  • Rischio basso. Per scostamenti di lieve entità non si verrà selezionati per alcun accertamento.

In fase di contraddittorio, secondo quanto prevede il comma 4 dell’art.38 del DPR n.600/73, il contribuente può fornire la prova che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Redditometro e spesometro

Il nuovo redditometro, attualmente in fase di sperimentazione fino alla fine di febbraio 2012, sarà successivamente messo a disposizione di tutti i contribuenti, per consentire di valutare la propria posizione di rischio, e potrà produrre effetti sugli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010. È, infine, importante differenziare lo strumento accertativo chiamato redditometro rispetto al c.d. spesometro. Mentre il primo, relativo al reddito delle sole persone fisiche, mette in relazione spese sostenute e reddito anche attraverso calcoli statistici; con il termine spesometro si indica, invece, il meccanismo di comunicazione telematica obbligatoria da parte di tutti i soggetti passiva Iva, del codice fiscale o del numero di partita Iva all'Agenzia delle Entrate in caso di operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3.000 euro, se soggette a fatturazione e 3.600 se non soggette. Lo spesometro è già operativo e rappresenta uno degli strumenti di monitoraggio delle spese che alimentano il redditometro.

 
 
Torna indietro