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19.04.2011

Piscine "agrituristiche" in proroga

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È di poche settimane fa la notizia che la Commissione consiliare della Regione Toscana ha adottato l’emendamento sull’adeguamento dalla legge regionale n. 8 del 2006 e relativo documento attuativo.

Grazie a quest’emendamento le strutture con piscina, attive da prima del 20 marzo 2011, avranno tre anni di tempo per adeguarsi a quanto previsto dalla legge regionale (solo in provincia di Siena sono 1050 gli agriturismi attivi).

Per approfondire l’argomento, abbiamo rivolto alcune domande al dott. Tulio Marcelli, Presidente di Coldiretti Toscana (nella foto), che ha avuto un ruolo fondamentale nell'adozione dell'emendamento.

Innanzitutto, può riassumere le parti fondamentali della legge regionale n. 8 del 2006 e del relativo documento attuativo?
La Toscana è una delle prime regioni ad aver normato il settore. La legge n. 8 del 2006 classifica le piscine, tenendo conto dell'accordo stato regioni del 2003, e stabilisce che per le piscine private ad uso collettivo (le piscine agrituristiche) è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti, definisce i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico ambientali; i requisiti fisici, chimico fisici, chimici, microbiologici delle acque in vasca; le modalità di esercizio, l'attività di vigilanza e i controlli; le deroghe; le sanzioni; l'obbligo di formazione per il responsabile della piscina e per l'addetto agli impianti tecnologici. Il primo ha il compito di assicurare il corretto funzionamento della struttura, si occupa dell'autocontrollo e della pulizia quotidiana. Il secondo del corretto funzionamento degli impianti tecnologici.

L’attuazione immediata di tale legge regionale quali conseguenze poteva avere sulle strutture agrituristiche toscane? E, soprattutto dal punto di vista economico e gestionale, quali problemi?
Conseguenze pesanti. Sul piano economico perché legge e regolamento richiedono adeguamenti strutturali importanti, a volte assurdi con la presenza di due pompe per il ricircolo delle acque, del tutto inutile in impianti che sono utilizzati a titolo esclusivamente gratuito e solo dagli ospiti dell'agriturismo: ovvero che rappresentano un servizio aggiuntivo che l'azienda è libera di offrire o meno per rendere più gradevole la permanenza dei turisti. Ma che, in caso di guasto agli impianti, può procedere velocemente alla chiusura temporanea dell'impianto fino al ripristino delle condizioni indispensabili per l'utilizzo delle vasche. Sul piano gestionale, richiede una quantità di controlli giornalieri sproporzionata rispetto allo scarso utilizzo dell'impianto. Sul piano ambientale, perché lo svuotamento annuale obbligatorio sommato al reintegro di acqua richiesto quotidianamente dal regolamento, genera un inutile e ingiustificabile spreco di risorsa idrica.

Allo stato attuale e in maniera pratica, cosa viene chiesto agli operatori agrituristici toscani di qui a tre anni?
Con l'approvazione della legge di manutenzione adottata dal consiglio regionale della Toscana la Regione concede agli imprenditori agrituristici tre anni di tempo dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione. Di fatto, essendo trascorso già più di dodici da quel momento, ci sono due anni di tempo per l'adeguamento. Nel frattempo gli impianti in attività possono procedere come hanno sempre fatto, ovvero rispettando quanto è fissato dalla legge agrituristica 30/03 (che all'art. 21 classifica le piscine agrituristiche come piscine private a uso collettivo e rimanda per la loro gestione alla legge n. 8/06) e relativo regolamento attuativo (che all'art. 29 considera responsabile della funzionalità, dell'igiene e della sicurezza dell'impianto il titolare dell'azienda agricola) e quanto prescritto in materia di qualità delle acque dal delibera di giunta regionale n.647 del 30 giugno 2003. In teoria le piscine che entrano in funzione adesso, dal 26 marzo in poi dovrebbero attenersi alla legge regionale n. 8/06 e relativo regolamento.

Da quali premesse nasce l’esigenza di prorogare i termini dell’attuazione della legge per gli agriturismi della Toscana?
La proroga si è resa necessaria per una revisione complessiva del regolamento di attuazione della legge 8/06, inapplicabile da strutture agrituristiche dotate di impianti di modeste dimensioni, aperte solo pochi mesi l'anno, con una frequenza giornaliera molto bassa, che sono un servizio offerto volontariamente dall'imprenditore agrituristico per rendere più gradevole la permanenza dell'ospite.

Quali sono le richieste avanzate da Coldiretti in merito a una revisione della norma? E su quali basi si fondano?
Un profondo restyling del regolamento che, nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza del bagnante, deve comunque tenere conto delle caratteristiche specifiche delle piscine agrituristiche, del rispetto dell'ambiente, del risparmio della risorsa idrica. Chiediamo che la Regione Toscana, che da tempo auspica la responsabilizzazione degli imprenditori, la valorizzazione reale e non formale delle procedure di autocontrollo e della formazione. Se un imprenditore si sottopone a un corso adeguato è in grado di verificare la salubrità e la sicurezza dell'impianto e di chiuderlo temporaneamente fino al ripristino delle condizioni ideali. Chiedere l'adozione di un piano di autocontrollo, unito ai controlli esterni, e contemporaneamente dettare prescrizioni tanto stringenti (ed economicamente rilevanti, per non dire insostenibili) è una contraddizione che genera uno spreco inutile di risorse, sia economiche sia idriche.

 
 
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