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24.03.2011

Profondità piscina: il gestore ne è responsabile

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Il gestore della piscina è responsabile per i danni patiti dagli utenti se non predispone opportuna segnaletica per evidenziare la profondità dell’impianto e porre il divieto per i tuffi. Questa in estrema sintesi la sentenza espressa di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. n.5086/11).

“Ai fini dell’individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza".

"Qualora tale condotta risulti omessa - continua la sentenza - andrà valutata l’incidenza causale di tale omissione rispetto all’evento, non apparendo inverosimile, alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata, che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo medio, e, tanto più su quello di un’adolescente".

La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto che, in mancanza di una normativa specifica che imponga al gestore della piscina la collocazione di cartelli, non si possa escludere la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore.

Infatti, nonostante la normativa UNI EN 13451 sulle attrezzature per piscina abbia tutt'ora un vuoto normativo alla parte 9, che doveva occuparsi di normare la segnaletica di sicurezza nelle piscine, esistono altresì delle norme ISO (dunque standard ad applicazione volontaria) che definiscono la segnaletica negli spazi d'acqua. T

ra queste segnaliamo le norme ISO 20712 "Water safaty signs and beach safety flags", nate dall'elaborazione di quattro differenti norme ISO e preposte alla definizione e all'analisi dei segnali dedicati alla sicurezza in tutti gli spazi d'acqua, piscine comprese.

L'applicazione di tali norme spetta alla comune prudenza di chi gestisce tali aree d'acqua, come la sentenza tiene a rimarcare: “L’apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della piscina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi dove la profondità non li consente in sicurezza risponde alle comuni regole di prudenza [...]. Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell’attività svolta, è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti nell’organizzazione della propria attività economica”.

 
 
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