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Confermate le semplificazioni in edilizia. La nota diramata nei giorni scorsi dal Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, sostituirà la Dia intesa come Denuncia di inizio attività.
La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l’avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all’Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.
Secondo alcuni, il fatto che non venisse menzionata esplicitamente la denuncia di inizio attività escludeva automaticamente l’edilizia dalla semplificazione. Una situazione che ha reso necessaria la richiesta di delucidazioni al Governo. L’Esecutivo si è allineato all’interpretazione dominante di inclusione del settore edile.
Diventa quindi possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
La nuova procedura, però, non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia. Altro limite nella sua applicazione è individuato dall’articolo 22 comma 4 del Testo Unico dell’edilizia: dal momento che riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.
La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.