Energie rinnovabili e impianti sportivi

stadio Verona
15.09.2011

4° Conto Energia: indicazioni fiscali

Categorie: news complementi, energie rinnovabili e impianti sportivi, norme e leggi,

di Guido Martinelli e Carmen Musuraca

Il 12 maggio 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Quarto Conto Energia, il decreto che ridefinisce il sistema degli incentivi per l’istallazione di impianti fotovoltaici dal 1 giugno 2011 fino alla fine del 2016. Il testo prevede un sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata, pertanto anche per un’associazione sportiva dilettantistica, nell’ottica di una pianificazione dei risparmi di spesa, può essere interessante la prospettiva di installare sul tetto della palestra o su un terreno comunque pertinente l’impianto sportivo, un sistema di pannelli solari per la produzione di energia elettrica destinata prevalentemente all’autoconsumo.

Ai fini della valutazione dei molteplici vantaggi economici derivanti dall’installazione di un impianto di pannelli solari, è importante differenziare le due possibilità che sono offerte dal sistema normativo nazionale che prevede delle agevolazioni sia per la produzione di energia generata prevalentemente per l’uso proprio che per la cessione di energia a terzi.

I vantaggi economici derivano innanzitutto dalla cosiddetta “tariffa incentivante”, cioè il contributo pubblico riconosciuto per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico. Il Conto Energia, infatti, prevede l'erogazione per 20 anni di contributi in euro per ogni chilowattora di energia prodotta tramite impianti fotovoltaici connessi a rete. Oltre agli incentivi in Conto Energia, il proprietario dell'impianto, qualora decida di cedere anche a terzi l’energia prodotta, può poi beneficiare di ulteriori vantaggi economici che differiscono a seconda che scelga il regime di cessione dell'energia alla rete o di “scambio sul posto”.

Nel primo caso si verifica che, chi ha realizzato l’impianto, decide di vendere l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella consumata in proprio direttamente sul libero mercato o al GSE (Gestore dei servizi elettrici), istituto interlocutore per lo sviluppo del fotovoltaico.

Nell’ ipotesi del c.d. “scambio sul posto”,invece, l’utente conferisce in rete l’energia non auto consumata, ed acquista l’energia necessaria quando non auto produce, vendendo rimborsato dal GSE del costo sostenuto con un contributo (denominato appunto in conto scambio) in misura pari al minore valore differenziale tra l’energia immessa in rete e quella acquistata. Questo specifico contributo può essere richiesto tramite un’apposita istanza da presentare al GSE e l’intero meccanismo è disciplinato, dal 1° gennaio 2009, dalla delibera 3 giugno 2008, n. 74, emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e per il gas (Aeeg).

L’operazione di scambio sul posto configura attualmente un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente si impegna a conferire l’energia autoprodotta al GSE e quest’ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all’utente stesso un importo – il contributo in conto scambio – che, in termini generali, ha natura di corrispettivo (e comporta l’insorgenza dei relativi obblighi fiscali e contabili).

Associazioni sportive: alcune indicazioni

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, se l’installazione viene operata al solo fine di produrre l’energia sufficiente ad illuminare la palestra, gli spogliatoi e le aree attigue all’impianto, installando i pannelli su superfici pertinenziali all’impianto sportivo, sono di semplice inquadramento anche le problematiche di carattere fiscale legate al trattamento al quale assoggettare gli incentivi statali per ciò riconosciuti; viceversa, se lo scopo principale diventa proprio quello di produrre energia per la cessione a terzi, l’attività assume i connotati di un esercizio commerciale, con minori agevolazioni fiscali e maggiori valutazioni da fare in termini di tassazione. Dal punto di vista fiscale, infatti, la tariffa incentivante che viene riconosciuta per chi installa un impianto fotovoltaico, rappresenta a tutti gli effetti un contributo pubblico a fondo perduto percepito dall’associazione in assenza di alcuna controprestazione verso chi lo eroga, pertanto agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, non assume mai rilevanza, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 per carenza del presupposto d’imposta. Solo nel caso in cui l’impianto venga utilizzato nell’ambito di un’attività di impresa, allora il contributo corrisposto dovrà essere assoggettato a regolare tassazione e a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nell’ipotesi invece di vendita dell’energia elettrica prodotta, è necessario distinguere due ipotesi a seconda che l’impianto venga installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici della sede dell’utente oppure no.

Se l’associazione sportiva dilettantistica, fuori dall’attività d’impresa, installa impianti di potenza fino a 20 Kw a servizio dell’impianto sportivo (ad esempio, sul tetto della palestra o della piscina o, comunque, su un’area pertinenziale),in questa ipotesi l’impianto viene considerato come destinato principalmente ad un utilizzo “privato” e i proventi derivanti dall’eventuale attività di vendita dell’energia avanzata, rilevano fiscalmente come redditi “diversi”, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. I) del TUIR ed in quanto attività non organizzata in forma imprenditoriale la cessione dell’energia prodotta non assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Qualora l’associazione optasse poi per il contributo per il cosiddetto “scambio sul posto” , è prevista una deroga al criterio generale sopra riportato, in quanto, in questo caso, l’immissione di energia in rete non concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale abituale e, di conseguenza, il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale.

Se invece l’associazione sportiva dilettantistica realizza un impianto di potenza superiore a 20kw , circostanza che esclude l’utilizzo solo “privato” dell’energia prodotta, in un’area separata e non di pertinenza alla struttura in cui pratica l’attività sportiva, in questo caso, l’energia non auto consumata ma venduta, si considera ceduta nell’ambito di un’attività commerciale, in quanto l’impianto è realizzato per soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di fornitura dell’energia alla sede dell’associazione sportiva dilettantistica. Il contributo in conto scambio costituirà allora un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette e gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione. In questa fattispecie, inoltre, nell’ipotesi di “scambio sul posto”, il contributo percepito in conto scambio, per l’energia ceduta alla rete, assume rilevanza fiscale in quanto ha natura di corrispettivo, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA. Conseguentemente, sarà necessario emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione.

Visto da vicino

Guido Martinelli, avvocato e docente a contratto presso l’Università di Bologna e Ferrara. Consulente di diverse Federazioni affiliate al Coni, autore di numerose pubblicazioni. Socio fondatore dello Studio Martinelli e Rogolino. Carmen Musuraca è avvocato partner dello studio, specializzata in diritto dello sport.

Nella foto lo Stadio Bentegodi di Verona, copertura fotovoltaica installata da juwi Energie Rinnovabili Srl e Iscom Spa per conto di Agsm Verona Spa

 
 
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