Norme e leggi per l'impiantistica sportiva

punto interrogativo
28.05.2013

Chiarimenti in materia fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche

L'interpretazione dello Studio Legale Associato Martinelli Rogolino della circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate

Categorie: sport news, norme e leggi,

Comunicazione a cura dello Studio Legale Associato Martinelli Rogolino

Di recente pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la circolare n. 9 E del 24.04.2013 che fornisce interessanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.

Questi si possono così riassumere:

  1. Per le associazioni sportive che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91, la mancata tenuta del modello previsto dal DM 11.02.1997 (registro dove riportare, per totale mensile, i proventi di natura commerciale conseguiti) o la mancata conservazione delle fatture di acquisto, sarà sanzionata solo con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del d.lgs. 18.12.1997 n. 471 (sanzione da euro 1032 ad euro 7746) e non con la decadenza del regime tributario di cui alla legge 398/91 sempre che gli inadempimenti non precludano all'amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.
  2. Per le associazioni sportive che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91, la mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art. 5 comma quinto del D.M. 26.11.1999 n. 473 (obbligatorio in presenza di raccolte occasionali di fondi o in presenza di due eventi annui i cui incassi non superino € 51.645,69) sarà sanzionata sempre con quanto previsto dal d.lgs. 471/1997 ma non produrrà la perdita del diritto di applicare la legge 398/91, purchè i dati da inserire in detto rendiconto siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico.
  3. Le violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e uguaglianza di tutti gli associati non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro possa far perdere le agevolazioni alle sportive, qualora sulla base di una valutazione globale della operatività della associazione risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento della effettività del rapporto associativo.
Alcune interpretazioni

La lettura di questa circolare richiede un paio di chiose interpretative, con particolare riferimento alla parte conclusiva, ove vengono trattati gli aspetti legati alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l'uguaglianza dei diritti degli associati.

Viene qui formulata una premessa importante che si inserisce su un filone, da tempo da noi segnalato, che può portare a situazioni di estrema problematicità per il mondo dello sport.

Viene detto, infatti, che: "l'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali".

Se tale affermazione appare "condivisibile" per le associazioni, maggiori problematicità potrà avere nell'applicabilità dell'ipotetica attività istituzionale delle società di capitali, dove il rapporto associativo appare sicuramente più labile e mediato attraverso il tesseramento alla Federazione o all'ente di promozione sportiva di appartenenza.

Ciò premesso, viene ritenuto che la sussistenza di "atipicità" nella gestione delle associazioni (avviso di convocazione trasmesso via e-mail, mancata indicazione nominativa dei partecipanti alle assemblee, mancata tenuta del libro soci) "non costituiscono elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dei benefici recati dalla legge 398/91 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività della associazione risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità".

Le omissioni vincolanti, invece, (ossia quelle che denotino una carenza di democraticità e pertanto sanzionate) sono così elencate:

  1. mancanza assoluta di comunicazione delle convocazioni assembleare
  2. presenza di quote associative diverse a cui corrispondano posizioni con diritti diversi
  3. esercizio limitato del diritto di voto.

Riteniamo soffermarci sulla seconda. La circolare riporta: "la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi".

Appaiono numerosi i circoli tennis, golf, vela in cui gli associati pagano quote associative differenziate rispetto alla possibilità, ad esempio, di utilizzare oltre alla club house e alla palestra e piscina, anche i campi da tennis, da golf o gli ormeggi. Si ritiene che ove, come accade, tutti i soci godano comunque dell'elettorato attivo e passivo, non possano essere queste differenze nelle fruizioni dei servizi che possano far venire meno la "democraticità" o "l'effettività del rapporto associativo".

La circolare conclude con altra affermazione di contenuto non condivisibile. Viene detto, infatti, che la mancata osservanza di quanto previsto dal comma 18 dell'art. 90 punto e) - la parità dei diritti degli associati - della legge 289/02 comporti la decadenza dei benefici recati dalla legge 398/91.

Questo appare un errore in cui spesso l'amministrazione finanziaria cade. Il mancato rispetto dell'art. 90 impedirà al soggetto di definirsi associazione sportiva dilettantistica, ma, ove resti confermata l'assenza di scopo di lucro e il rispetto del tetto dei 250.000 euro di volume d'affari commerciale, la legge 398/91, ad avviso di chi scrive, potrà continuare ad applicarsi.

Foto da Sxc.hu

 
 
Torna indietro