Norme e leggi per l'impiantistica sportiva

impianto sportivo

Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi (parte seconda)

Questo articolo è pubblicato in sport & fitness news, norme e leggi,

di Guido Martinelli

Abbiamo già esaminato (l'autore si riferisce a: Le convenzioni per la gestione degli impianti: aspetti controversi, ndr) quali siano le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni, proprietarie di un impianto sportivo che intendono concedere in gestione a terzi, possano individuare i soggetti concessionari. Abbiamo ricordato come il comma 25 dell’art. 90 della legge 289/02 prevede che, in tale situazione, si debba “preferire” l’assegnazione alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Ci soffermeremo, ora, invece, sui contenuti di queste convenzioni, evidenziandone alcune criticità

Ordinaria e straordinaria manutenzione

E’ d’uso che la parte concedente riservi alla propria competenza la straordinaria manutenzione delegando quella di carattere ordinario alla società o associazione sportiva dilettantistica titolare della concessione. Se tale distinzione appare, sotto il profilo formale, priva di controindicazioni, esaminandola sotto l’aspetto sostanziale emergono diverse criticità. Non vi è dubbio che la pulizia di un vetro, lo sgombero dalla neve o la sostituzione di una lampadina debbano ritenersi attività di manutenzione ordinaria. Ma un conto è svolgerle in una casa privata e nel proprio giardino, altro avendo a che fare con vetri o lampade collocate a decine di metri da terra e, spesso, con l’acqua della piscina sotto o dover sgomberare da una abbondante nevicata un campo di calcio o una pista di atletica. Diventa, allora, opportuno in primo luogo acquisire la consapevolezza dei “costi”di tali manutenzioni con particolare riguardo alla eventuale necessità di utilizzo, per la loro esecuzione, di macchine operatrici e delle condizioni di sicurezza nelle quali gli operatori dovranno svolgere il loro lavoro. In tal senso si dovrà/potrà chiarire in convenzione se, eventualmente, tali forme di manutenzione, anche se di carattere ordinario, possano rimanere a carico del concedente o, comunque, se il concessionario potrà, per la loro esecuzione avvalersi del parco macchine operatrici di proprietà dell’amministrazione concedente.

Divieto di subconcessione

Spesso (e sicuramente in modo coerente con le metodiche pubbliche di scelta del contraente) viene introdotto in convenzione un divieto di “subaffitto”. Se tale norma appare coerente in relazione alla destinazione principale, di carattere sportivo, dell’impianto, assume una veste oltremodo penalizzante per le eventuali attività accessorie, quali, ad esempio, la gestione del posto di ristoro, il punto vendita per le attività di merchandising, la gestione della pubblicità tabellare all’interno dell’impianto. Attività per le quali, la società o associazione sportiva dilettantistica aggiudicataria, potrebbe non avere al proprio interno le risorse umane ed economiche per la gestione di tali settori. Ne deriva l’opportunità, sia pure con una doverosa clausola di gradimento, che la convenzione autorizzi, per tali attività accessorie, la possibilità della sub concessione. Sarà opportuno che sia chiarito se il posto di ristoro eventualmente esistente all’interno dell’impianto sia già dotato di idonea autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande aperto al pubblico.

La messa a norma dell’impianto

Spesso troviamo inserite in convenzione affermazioni del seguente tenore: “l’impianto viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”; oppure: “l’impianto è stato verificato dal concessionario e giudicato dal medesimo idoneo all’utilizzo preposto”. Tali affermazioni spesso nascondono potenziali assenze di messe a norma dell’impianto sotto il profilo idraulico o elettrico o di parte di esso e si appalesano quale un tentativo di trasferire tale onere dal concedente al concessionario. E’ opportuno, pertanto, che ove e se ci si trovasse in una situazione di questo genere, il concessionaria possa svolgere le opportune verifiche al fine di verificare quale possa essere il costo del ripristino a regola d’arte di queste eventuali carenze presenti nell’impianto.

I contributi del concedente

Il concedente, a fronte degli impegni assunti dal concessionario si impegna ad erogare un “contributo”. Va chiarito che tale importo è inquadrabile tra i cosiddetti contributi corrispettivi di cui all’art. 143 secondo comma lett. b) del testo unico delle imposte sui redditi. Caratteristica “atipica” di detti contributi è che sono stati “decommercializzati” ai fini delle imposte sui redditi (pertanto non dovranno essere considerati componenti positivi ai fini della formazione del reddito del percipiente) ma restano soggetti ad Iva. Ossia dall’importo previsto in convenzione dovrà essere scorporata (e versata con le modalità di assolvimento di tale imposta d’uso per la concessionaria) l’imposta.

Il c.d. volontariato sportivo

Al fine di essere garantito sulla corretta gestione dell’impianto, spesso l’amministrazione aggiudicataria chiede precise garanzie sull’inquadramento delle risorse umane utilizzate all’interno dell’impianto. E’ chiaro che se e ove ci si trovasse di fronte a tale previsione, le risorse umane utilizzate dovranno avere una “precisa” professionalità e, pertanto, nei loro confronti non potrà trovare applicazione la disciplina sui compensi agevolati prevista dall’art. 67 primo comma lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi. Si ricorda che, ai fini previdenziali, gli addetti agli impianti sportivi dovranno sempre essere iscritti, come ente previdenziale, all’Enpals.

Visto da vicino

Guido Martinelli, avvocato e docente a contratto presso l’Università di Bologna e Ferrara. Consulente di diverse Federazioni affiliate al Coni, autore di numerose pubblicazioni. Socio fondatore dello Studio Martinelli e Rogolino.

 
 
Torna indietro