Normative piscine e spa

Assistenza ai bagnanti
30.11.2016

Salvataggio in acqua, pubblicato il regolamento sull’assistenza ai bagnanti

Il 17 novembre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto con le indicazioni “per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”.

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A cura della redazione di Sport Industry

E’ stato pubblicato il 17 novembre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269, il Decreto 29 luglio 2016, n. 206, relativo al regolamento “per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”.

Un documento che, in primo luogo, distingue fra l’assistente bagnante, addetto al servizio di salvataggio e primo soccorso in acque interne e piscine, e l’assistente bagnante marittimo, deputato alla tutela dei bagnanti in mare (ma può operare anche in acque interne, piscine e laghi). E che detta le norme relative all’attività, stabilendo quali soggetti siano autorizzati a fare formazione, e quali abbiano l’autorità di rilasciare le abilitazioni all’attività di assistente bagnante.

Nello specifico, il decreto 29 luglio stabilisce che l’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata solo ai soggetti autorizzati dallo Stato, oppure alle scuole, agli istituti di formazione o alle associazioni sportive approvate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda, invece, l’addestramento all’assistenza dei bagnanti in mare, il via libera a fare formazione e addestramento arriva esclusivamente da Roma.

Nel definire le modalità per ricevere tali autorizzazioni, inoltre, il regolamento stabilisce che i soggetti che possono ricevere l’autorizzazione a condurre queste attività possono essere sia persone fisiche, sia giuridiche: in entrambi i casi, il via libera è rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda dal capo del compartimento marittimo competente, e ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio.

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